Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008. 458 parole tolte, 20 parole aggiunte in 27 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: L'art. 55 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, e' sostituito dal seguente:
tolto: «E' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:
tolto: a) per non uso durante un triennio consecutivo;
tolto: b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
tolto: c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
tolto: d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
tolto: e) per mancato pagamento di tre annualita' del canone;
tolto: f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
tolto: g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20.
tolto: Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore, ha facolta' di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga puo' essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.
tolto: Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alla lettere b), c), d), da parte del Ministero dei lavori pubblici, e nel caso della lettera e) da parte del Ministero delle finanze, la decadenza e' pronunciata con decreto motivato del Ministro per i lavori pubblici, che nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore.
tolto: Tale decreto e' emanato di concerto col Ministro per le finanze, allorche' trattisi d'impianti che passano allo Stato.
tolto: Il decreto e' notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro per le finanze.
tolto: Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualita', che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia.
tolto: Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni decadono di diritto.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 18 ottobre 1942-XX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Gorla - Ciano - Grandi - Di Revel - Pareschi - Host Venturi - Ricci
tolto: Visto, il Guardasigilli: Grandiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1434~art1 · fonte del testo