Durante tutto il periodo di applicazione del diritto speciale non si tiene conto, ai fini della determinazione delle entrate sostitutive dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, delle somme riscosse fino al 31 dicembre 1972 per imposte comunali di consumo sui generi indicati nei precedenti articoli. Qualora il gettito derivante dall'applicazione del diritto dovesse risultare inferiore all'importo spettante quale entrata sostitutiva determinata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, si tiene conto della differenza ai fini della determinazione delle entrate sostitutive di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 1 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-01;762~art5 · fonte su Normattiva