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L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validita' biennale, del Ministro per le finanze, non puo' eccedere la misura:
- a)di lire trenta al litro per la benzina e di lire quindici al litro per il petrolio e per il gasolio; 2
- b)del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro per le finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 aprile 1976, n. 221
2La L. 26 aprile 1976, n. 221 ha disposto (con l'art. 2) che la misura di lire trenta al litro per la benzina, stabilita dall'articolo 3, lettera a), della legge 1 novembre 1973, n. 762, e' elevata a lire cinquanta. Ha, inoltre, disposto (con l'art. 3) che "Il decreto del Ministro per le finanze, previsto dall'articolo 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, ha validita' annuale".
Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 2 marzo 1981
