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L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validita' biennale, del Ministro per le finanze, non puo' eccedere la misura:

  • a)di lire trenta al litro per la benzina e di lire quindici al litro per il petrolio e per il gasolio; 2 4
  • b)del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro per le finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia. 2
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 aprile 1976, n. 221

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La L. 26 aprile 1976, n. 221 ha disposto (con l'art. 2) che la misura di lire trenta al litro per la benzina, stabilita dall'articolo 3, lettera a), della legge 1 novembre 1973, n. 762, e' elevata a lire cinquanta. Ha, inoltre, disposto (con l'art. 3) che "Il decreto del Ministro per le finanze, previsto dall'articolo 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, ha validita' annuale".

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con decorrenza dal 1 luglio 1981

Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 ha disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Con effetto dal 1 luglio 1981 la misura di lire 50 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'art. 3, lettera a), della legge 1 novembre 1973, n. 762, e rideterminata dall'art. 2 della legge 26 aprile 1976, n. 221, e' elevata a lire 150 al litro".

Testo in vigore dal 2 marzo 1981 al 1 settembre 1987

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-01;762~art3 · fonte su Normattiva