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[1]In sostituzione delle Cattedre ambulanti di agricoltura sono costituiti, con sede nei capoluoghi di provincia del Regno, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

[2]Uffici staccati degli stessi Ispettorati possono aver sede in altri comuni della provincia, quando la vastita' del territorio o le particolari esigenze dell'agricoltura lo consiglino.

Testo in vigore dal 16 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1220~art1 · fonte del testo