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[1]Con la cessazione del funzionamento delle Cattedre i Consorzi esistenti per il mantenimento di esse sono soppressi, succedendo lo Stato nel patrimonio dei medesimi.

[2]In nessun caso pero' lo Stato e' tenuto al pagamento di passivita' dei soppressi Consorzi che non trovino copertura nelle attivita' esistenti al momento della successione.

[3]Le disponibilita' accantonate presso le Cattedre ambulanti al 1° marzo 1935 per scopi non riguardanti il loro normale funzionamento possono essere impiegate a costituire distinte fondazioni o speciali contabilita' per scopi vari di sperimentazione, addestramento professionale, ecc. nei modi o con le norme che saranno stabilite nei decreti Reali, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze.

Testo in vigore dal 16 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1220~art10 · fonte del testo