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[1]Gli oneri immediati e successivi, a qualsiasi titolo dipendenti dall'applicazione della presente legge, saranno contenuti nei limiti delle attuali spese sostenute dal bilancio dello Stato per le Cattedre ambulanti e degli altri oneri che abbiano comunque corrispondenza con quelli derivanti dal nuovo ordinamento, le une e gli altri integrati dall'importo delle contribuzioni di cui all'art. 4 e delle eventuali entrate che affluiranno al bilancio dello Stato, in dipendenza di attivita' patrimoniali dei soppressi Consorzi.

[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 16 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1220~art11 · fonte del testo