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[1]Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono uffici esecutivi locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal quale dipendono.

[2]Essi presiedono all'indirizzo tecnico dell'agricoltura nella rispettiva circoscrizione, alle attivita' dimostrative e di addestramento professionale, all'assistenza tecnica, alle rilevazioni di statistica agraria e in generale alla migliore organizzazione della produzione agricola.

[3]Essi inoltre si occupano dell'esame tecnico di tutti i progetti di opere, di tutte le proposte ed iniziative per cui sia richiesto il sussidio o concorso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando l'esame non ne sia riservato alla Milizia nazionale forestale, agli uffici del Genio civile o all'Amministrazione centrale e salve le disposizioni del secondo comma dell'art. 3.

Testo in vigore dal 16 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1220~art2 · fonte del testo