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[1]Agli ispettori agrari istituiti col R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, convertito nella legge 31 marzo 1930, nn. 279, saranno affidati compiti estesi a determinate zone di territorio o a specifiche branche di produzione agricola, secondo le norme da determinarsi dal regolamento di cui all'art. 12.

[2]In pendenza delle determinazioni di cui al 1° comma del presente articolo, restano ferme le competenze fissate dalla legge 2 giugno 1930, n. 755, per quanto riguarda i servizi della bonifica integrale.

Testo in vigore dal 16 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1220~art3 · fonte del testo