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[1]Sono mantenute in vigore e considerate obbligatorie le contribuzioni delle Provincie, dei Comuni, dei Consigli provinciali della economia corporativa e di altri Enti, attualmente assegnate con carattere continuativo ed a qualsiasi titolo alle Cattedre ambulanti di agricoltura e agli altri Enti e Istituzioni annessi o dipendenti dalle Cattedre medesime.

[2]Sono altresi' mantenute in vigore, fino alla loro scadenza, le altre contribuzioni assegnate a tempo determinato.

[3]Con le norme di attuazione di cui alla lettera b) dell'art. 6 verranno determinate le modalita' per l'accertamento e la riscossione dei contributi predetti.

Testo in vigore dal 16 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1220~art4 · fonte del testo