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[1]Il personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, e' personale di Stato ad ogni effetto di legge, posto alla esclusiva dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
[2]Al detto personale si applicano le norme che regolano lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni dei successivi articoli.
Testo in vigore dal 16 luglio 1935 al 22 dicembre 2008
