Indice completo degli articoli
Miscellanea
Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Legge 8 maggio 1985, n. 205
- Aggiornato al
- 11 novembre 2003
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 70
- Art. 1(Istituzione dei comitati degli italiani all'estero)abrogato
- Art. 2(Compiti dei comitati degli italiani all'estero)abrogato
- Art. 3Funzioni consultiveabrogato
- Art. 4Bilancio del comitatoabrogato
- Art. 5Sede e segreteriaabrogato
- Art. 6Composizione del comitatoabrogato
- Art. 7Membri stranieri di origine italianaabrogato
- Art. 8Durata in carica e decadenza dei membriabrogato
- Art. 9Validità delle riunioni e delle deliberazioniabrogato
- Art. 10Poteri e funzioni del presidenteabrogato
- Art. 11Poteri e funzioni dell'esecutivoabrogato
- Art. 12Commissioni di lavoroabrogato
- Art. 13(Elettorato attivo). 1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioniabrogato
- Art. 14(Elenco degli elettori)abrogato
- Art. 15Sistema elettoraleabrogato
- Art. 16Convocazione dei comizi e liste elettoraliabrogato
- Art. 17Comitato elettorale circoscrizionaleabrogato
- Art. 18Svolgimento delle elezioniabrogato
- Art. 19Costituzione dei seggi elettoraliabrogato
- Art. 20Partecipazione alle elezioniabrogato
- Art. 21Operazioni di votoabrogato
- Art. 22Ripartizione dei seggiabrogato
- Art. 23Attribuzione dei seggiabrogato
- Art. 24Comitati non elettivi. Contributiabrogato
- Art. 25Abrogazione espressa. Trasferimento di compitiabrogato
- Art. 26Regolamento di esecuzioneabrogato
- Art. 27Prime elezioniabrogato
- Art. 28Finanziamento degli organi per le prime elezioniabrogato
