Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana.
- Art. 1 — (Istituzione dei comitati degli italiani all'estero)
- Art. 2 — (Compiti dei comitati degli italiani all'estero)
- Art. 3 — Funzioni consultive
- Art. 4 — Bilancio del comitato
- Art. 5 — Sede e segreteria
- Art. 6 — Composizione del comitato
- Art. 7 — Membri stranieri di origine italiana
- Art. 8 — Durata in carica e decadenza dei membri
- Art. 9 — Validità delle riunioni e delle deliberazioni
- Art. 10 — Poteri e funzioni del presidente
- Art. 11 — Poteri e funzioni dell'esecutivo
- Art. 12 — Commissioni di lavoro
- Art. 13 — (Elettorato attivo). 1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni
- Art. 14 — (Elenco degli elettori)
- Art. 15 — Sistema elettorale
- Art. 16 — Convocazione dei comizi e liste elettorali
- Art. 17 — Comitato elettorale circoscrizionale
- Art. 18 — Svolgimento delle elezioni
- Art. 19 — Costituzione dei seggi elettorali
- Art. 20 — Partecipazione alle elezioni
- Art. 21 — Operazioni di voto
- Art. 22 — Ripartizione dei seggi
- Art. 23 — Attribuzione dei seggi
- Art. 24 — Comitati non elettivi. Contributi
- Art. 25 — Abrogazione espressa. Trasferimento di compiti
- Art. 26 — Regolamento di esecuzione
- Art. 27 — Prime elezioni
- Art. 28 — Finanziamento degli organi per le prime elezioni