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[1]Presidente del Consiglio provinciale dell'economia e' il Prefetto della Provincia. Il vice presidente del Consiglio e' nominato dal Ministro per l'economia nazionale, fra i componenti del Consiglio stesso, prima che si proceda alla elezione dei presidenti e vice presidenti delle Sezioni.
[2]La carica di vice presidente del Consiglio e' incompatibile con quella di presidente e di vice presidente di Sezione.
[3]Il vice presidente del Consiglio e i presidenti e vice presidenti di Sezione durano in carica quattro anni.
[4]I presidenti e vice presidenti di Sezione possono essere rieletti per il quadriennio successivo. In seguito possono essere nuovamente eletti, purche' ottengano due terzi almeno dei voti dei componenti delle singole Sezioni.
[5]Il presidente, ed in sua assenza il vice presidente del Consiglio provinciale dell'economia, e' il legale rappresentante del Consiglio stesso, e presiede le adunanze. Il vice presidente si intende delegato all'ordinaria direzione dell'Amministrazione, firma la corrispondenza e tutti gli atti, autentica le firme depositate da commercianti e rilascia certificati in estratto dal registro delle ditte, e relativi ad atti depositati od a deliberazioni.
[6]In caso di assenza od impedimento del vice presidente, le sue funzioni sono esercitate dal presidente di Sezione che segue in ordine di anzianita'.
Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 7 luglio 1927
