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[1]I Consigli provinciali dell'economia possono essere sciolti con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, in seguito a motivato rapporto del Prefetto presidente, per accertata impossibilita' di funzionare.
[2]In caso di scioglimento, l'amministrazione e' affidata ad una Commissione amministratrice straordinaria formata dai membri di diritto del Consiglio e presieduta dal Prefetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
[3]La Commissione amministratrice esercita le funzioni che la legge conferisce al Consiglio e alla Giunta, e dura in carica tre mesi. Per motivi amministrativi, tale durata puo' essere portata ad un periodo non superiore ad un anno dalla data del decreto di scioglimento.
Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 7 luglio 1927
