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[1]Le deliberazioni del Consiglio nei quindici giorni successivi a quello della adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate all'albo del Consiglio e tenute ivi esposte una settimana.

[2]Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, l'elenco delle deliberazioni stesse e' comunicato al Ministero dell'economia nazionale.

[3]Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio puo' caso per caso, decidere che la pubblicazione venga omessa o ritardata.

[4]Il segretario del Consiglio e' responsabile della pubblicazione.

[5]Chiunque abbia interesse puo' ottenere, mediante pagamento dei diritti stabiliti a norma di legge, copia delle deliberazioni pubblicate.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art16 · fonte del testo