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[1]I Consigli provinciali dell'economia possono avere un patrimonio. I capitali disponibili debbono essere impiegati.

[2]E' pero' vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri, e ogni altro investimento aleatorio. E' altresi' vietata ogni partecipazione ad imprese private, industriali o commerciali, salvo il dispossto dell'art. 3, n. 5, della presente legge.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art17 · fonte del testo