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[1]I diritti e le imposte di cui al precedente articolo sono istituiti mediante decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

[2]I tributi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente sono riscossi con le forme e con i privilegi della legge di riscossione delle imposte dirette.

[3]I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati dall'autorita' giudiziaria, secondo le regole ordinarie di competenza.

[4]Speciali regolamenti, deliberati dai Consigli provinciali dell'economia ed approvati dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze, disciplineranno l'applicazione delle imposte consigliari e dei diritti di cui al precedente articolo.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art19 · fonte del testo