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[1]I ruoli dell'imposta di cui alla lettera c) dell'art. 18, approvati dalla Giunta, sono pubblicati per otto giorni nell'albo pretorio dei Comuni interessati e posti in riscossione.

[2]Contro le risultanze dei ruoli e' ammesso ricorso alla Giunta del Consiglio dell'economia, entro un mese dalla pubblicazione, soltanto per discordanza dei redditi inscritti nei ruoli stessi da quelli iscritti nei ruoli dell'imposta erariale di cui al precedente articolo, per inclusione di redditi non tassabili o per errore materiale.

[3]Per i redditi accertati direttamente dai Consigli, a norma del terz'ultimo comma del precedente articolo, i contribuenti possono ugualmente ricorrere, entro lo stesso termine di un mese, alla Giunta. Contro la decisione di questa possono proporre ricorso al Consiglio.

[4]Sui ricorsi presentati dai contribuenti la Giunta si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi. La decisione e' notificata agli interessati per mezzo del messo comunale, entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio, quando e' ammesso, puo' essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione della Giunta.

[5]Il Consiglio decidera' sul ricorso nella sessione prossima, quando questa si inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso, altrimenti la decisione sara' pronunciata nella sessione successiva.

[6]Contro la decisione del Consiglio e', in ogni caso, ammesso ricorso al Tribunale che ha giurisdizione sul capoluogo della Provincia.

[7]I ricorsi non sospendono la riscossione della imposta.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art21 · fonte del testo