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[1]I Consigli provinciali dell'economia provvedono agli sgravi ed ai rimborsi d'imposta consigliare, a richiesta dei contribuenti, in base agli gravi ed ai rimborsi della corrispondente imposta di ricchezza mobile o imposta comunale o tassa di patente.

[2]Provvedono altresi' agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliare in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo.

[3]Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui al primo comma del presente articolo, corredate con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta consigliare e la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta comunale o della tassa di patente, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art22 · fonte del testo