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[1]Entro il termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'economia nazionale, con suo decreto provvedera' alla nomina, in ciascuna Provincia, di un Commissario straordinario per l'amministrazione delle Camere di commercio e del Consiglio agrario provinciale.
[2]Il Commissario provinciale avra' il compito:
- a)di far funzionare le Camere di commercio e il Consiglio agrario, secondo l'ordinamento finora vigente, sino alla costituzione del Consiglio provinciale dell'economia;
- b)di promuovere ed adottare i provvedimenti necessari per la costituzione e il funzionamento, entro l'anno 1926, del Consiglio provinciale dell'economia secondo l'ordinamento portato dalla presente legge.
[3]I Commissari straordinari potranno delegare alcune delle loro funzioni, e farsi sostituire, in caso di impedimento o di assenza, da uno o due vice commissari che saranno proposti dai Commissari stessi alla nomina del Ministro per l'economia nazionale.
[4]Nelle Provincie nelle quali esistano piu' Camere di commercio, i Commissari destineranno sempre un vice commissario per ciascuna delle Camere esistenti fuori del capoluogo.
[5]A favore dei Commissari potra' essere stabilita, a carico del bilancio delle Camere e del Consiglio agrario provinciale, una indennita' giornaliera da determinarsi nello stesso decreto di nomina.
Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 7 luglio 1927
