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[1]Sono membri professionali di diritto, nelle Provincie nelle quali risiedono:

  • a)per la I Sezione: il direttore della cattedra ambulante di agricoltura; il direttore della scuola di agricoltura o dell'istituto agrario sperimentale avente sede nella Provincia; l'ispettore preposto al ripartimento forestale; l'ingegnere capo del Genio civile; il medico provinciale; il veterinario provinciale; il direttore dell'Istituto di credito agrario creato con legge speciale, e, nelle Provincie di propria giurisdizione, il provveditore alle opere pubbliche o un funzionario da lui delegato;
  • b)per la II Sezione: il direttore della scuola degli ingegneri, o, in mancanza di questa, un direttore di scuola industriale della Provincia; l'ingegnere del corpo Reale delle miniere, ove esista; l'ingegnere capo del Genio civile; un delegato della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;
  • c)per la III Sezione: un direttore di istituto di istruzione commerciale superiore o media; il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato o un funzionario da lui delegato; il direttore locale della Regia dogana;
  • d)per la IV Sezione: l'ispettore del lavoro; il delegato provinciale dell'emigrazione; un ingegnere dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; il medico provinciale; un rappresentante la magistratura del lavoro; un rappresentante del dopo lavoro, e un rappresentante della Cassa nazionale infortuni.

[2]Della Sezione marittima, di cui al precedente art. 4, ove sara' costituita, faranno parte, quali membri professionali di diritto, il direttore dell'Istituto navale superiore ed in mancanza il direttore dell'Istituto nautico; il comandante del porto; l'ispettore dell'emigrazione del porto; il direttore locale della dogana; il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato o un funzionario da lui delegato.

[3]Di ciascuna Sezione fara' parte, quale membro di diritto, il presidente della Deputazione provinciale.

[4]I membri, di cui alla lettera b) dell'art. 4, sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale fra le persone designate, in numero doppio, dalle istituzioni ed associazioni della Provincia aventi finalita' attinenti alla competenza dei Consigli dell'economia. L'elenco di tali istituzioni ed associazioni sara' formato, in ogni Provincia, secondo norme che saranno stabilite dal regolamento.

[5]I membri, di cui alla lettera c) dell'art. 4, sono designati, per ciascuna categoria, dal rispettivo Sindacato riconosciuto a norma di legge.

[6]Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sara' provveduto, per ogni Provincia:

[7]1° ad assegnare al Consiglio stesso il numero dei membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4, ripartendoli fra le singole Sezioni;

[8]2° a determinare le categorie delle persone appartenenti ai vari rami della produzione, di cui alla lettera c) dell'art. 4;

[9]3° ad attribuire le categorie alle singole Sezioni del Consiglio;

[10]4° a determinare il numero dei consiglieri da designarsi separatamente da ciascuna categoria.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 7 luglio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art5 · fonte del testo