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[1]Non sono designabili coloro che abbiano con i Consigli provinciali della economia legami di dipendenza diretta od indiretta attraverso le istituzioni che i Consigli amministrano, o interessi contrastanti con i Consigli stessi.

[2]Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio provinciale della economia i consaguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa societa' in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa societa' in accomandita semplice, i membri del Consiglio di amministrazione della stessa societa' anonima.

[3]La medesima incompatibilita' e' stabilita per la stessa Sezione fra i soci di una societa' in nome collettivo o in accomandita e i rispettivi impiegati, fra l'esercente in conto proprio di un'azienda agraria, industriale o commerciale e i rispettivi impiegati, e fra impiegati di una stessa ditta.

[4]Decade dalle funzioni:

  • a)chiunque, dopo di essere stato eletto, perda i requisiti per la eleggibilita';
  • b)il consigliere elettivo, che nel periodo di un anno, senza giustificato motivo, non prenda parte a tre adunanze consecutive o ad un terzo almeno delle adunanze a cui e' tenuto ad intervenire.

[5]La decadenza e' pronunziata, con deliberazione motivata, dal Prefetto.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art7 · fonte del testo