La regione, tenuto conto delle proposte dei comuni e dei loro consorzi nonche' delle esigenze di una articolazione territoriale del servizio, redige un programma annuale, approvato dal consiglio regionale, per finanziare i consultori di cui all'articolo 2, sempre che si riscontrino le finalita' indicate all'articolo 1 della presente legge.
Testo vigente dal 27 agosto 1975
