Art. 17
[1]Poteri del Consiglio
[2]Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione ed ogni altra funzione ad esso conferita dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi dello Stato e della Regione. Il Consiglio decide gli indirizzi della programmazione regionale; concorre, mediante le proprie commissioni, alla definizione dei piani e programmi generali e settoriali della Regione sulla base delle proposte della Giunta; approva i piani e programmi medesimi nonche' i relativi aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione. La legge regionale disciplina le procedure della programmazione regionale. Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale. L'esercizio della potesta' legislativa e regolamentare non puo' essere delegato. Al Consiglio in particolare spetta:
- 1)l'approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'approvazione del conto consuntivo;
- 2)l'istituzione dei tributi propri della Regione;
- 3)l'approvazione delle deliberazioni relative alla assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;
- 4)l'approvazione dei programmi concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;
- 5)la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei relativi finanziamenti;
- 6)l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- 7)l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, e l'approvazione dei relativi bilanci;
- 8)le deliberazioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
- 9)la determinazione degli indirizzi generali concernenti le attivita' degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione;
- 10)la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti e societa' a partecipazione regionale;
- 11)la delega di funzioni amministrative agli enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate, nonche' la revoca delle deleghe;
- 12)le deliberazioni relative, all'utilizzazione organica degli uffici delle province, dei comuni e degli altri enti locali;
- 13)la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
- 14)la designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dal presente Statuto o dalle leggi;
- 15)il riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione;
- 16)la designazione, a norma dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica; la designazione avviene per elezione nella quale ciascun consigliere non puo' votare piu' di due nomi;
- 17)la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione;
- 18)la deliberazione di richieste di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- 19)la formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- 20)la istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
