Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I vaglia postali a taglio fisso sono emessi e pagati da tutti gli uffici postali. Essi non sono cedibili per girata. Gli istituiti di credito possono effettuarne il pagamento e chiederne il rimborso con le modalita' che saranno indicate nelle norme di esecuzione della presente legge. La validita' dei vaglia a taglio fisso e' di due mesi oltre quello di emissione. Trascorso detto termine il vaglia e' rimborsato all'avente diritto che ne faccia richiesta non oltre il secondo esercizio finanziario dopo quello di emissione. Con le norme di cui al primo comma saranno regolati altresi' l'emissione, il pagamento e il rimborso dei vaglia postali a taglio fisso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-12-05;1288~art2 · fonte del testo