Istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie
Art. 2
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Il Centro ha il compito di incoraggiare e di organizzare gite di istruzione di studenti italiani all'interno e all'estero e di studenti stranieri in Italia, e di attuare ogni iniziativa intesa, a stabilire e ad estendere le relazioni fra gli insegnanti e studenti italiani e stranieri.
Testo in vigore dal 5 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
