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Il personale in servizio presso la Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, alla data di pubblicazione della presente legge e' mantenuto temporaneamente in servizio e sara' trasferito, sempre che ne faccia domanda e previo parere del Consiglio di amministrazione, nel ruolo del personale che il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi assumera' direttamente, in base alle norme di cui al precedente articolo. Il trattamento economico di detto personale temporaneamente trattenuto in servizio non potra' comunque essere superiore a quello stabilito per i dipendenti statali non di ruolo di categoria parificabile in base al titolo di studio posseduto dal personale medesimo. Il personale che sara' licenziato o che non presentera' domanda di trasferimento nel nuovo ruolo fruira' del trattamento di licenziamento in base alle disposizioni vigenti in materia.

Testo in vigore dal 6 novembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-10-12;1212~art12 · fonte del testo