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Per il conseguimento dei suoi fini il Centro dispone:

  • a)del patrimonio della cessata Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica di cui al precedente art. 2;
  • b)del contributo annuo di lire 20.000.000 gia' attribuito alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica ed iscritto per l'anno 1953-54 al capitolo n. 239 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;
  • c)dei proventi derivanti dalla vendita e dal noleggio dei film anche per tramite dei Centri provinciali per la cinematografia di cui al successivo art. 4;
  • d)di eventuali contributi, sussidi, lasciti e donazioni da parte di scuole, di istituti, di enti e di privati.

Testo in vigore dal 6 novembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-10-12;1212~art3 · fonte del testo