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Per l'attuazione dei suoi scopi il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi provvedera' ad istituire in ogni Provincia un centro provinciale per i sussidi audiovisivi scolastici, in seno al quale saranno create cineteche stabili e filmoteche, quali organi di distribuzione e di cultura audiovisiva. Il presidente del Centro provinciale e' il provveditore agli studi. Alla direzione ed al funzionamento del Centro provinciale e' preposto un preside o insegnante di ruolo delle scuole secondarie. Le eventuali spese per il funzionamento di detti Centri provinciali non gravano di norma sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Ogni deroga a questa norma deve essere effettuata di concerto con il Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 6 novembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-10-12;1212~art4 · fonte del testo