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Il presidente dell'Ente e' il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, il quale presiede il Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento lo sostituisce un vice presidente eletto dal Consiglio di amministrazione del Centro nazionale fra i suoi membri. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione ed e' composto da:
- a)un funzionario del Ministero della pubblica istruzione e un professore o un preside di ruolo di scuole secondarie statali;
- b)due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei quali uno in rappresentanza della Direzione dello spettacolo e l'altro in rappresentanza degli enti cinematografici vigilati dalla Presidenza medesima;
- c)un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d)un tecnico noto per la sua competenza nel campo della cinematografia didattica e scientifica;
- e)il direttore del Centro che partecipa alle sedute a titolo consultivo. In caso di votazione in parita' prevale il voto del presidente del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. I componenti di cui alle lettere a), b), c), possono essere confermati. In caso di cessazione di un componente si provvede con la stessa procedura alla nomina del sostituto per il restante periodo fino alla scadenza del triennio in corso. Le funzioni dei componenti il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale sono gratuite.
Testo in vigore dal 6 novembre 1956 al 16 dicembre 2010
