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Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e di tre supplenti e dura in carica tre anni. I membri possono essere confermati per un altro triennio. La nomina del Collegio dei revisori dei conti e' fatta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su designazione per due terzi del Ministro per il tesoro e per un terzo del Presidente della Corte dei conti.

Testo in vigore dal 6 novembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-10-12;1212~art7 · fonte del testo