Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Al Centro nazionale verra' assegnata ogni anno una dotazione di 100 milioni di lire a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 dicembre 1961, n. 1264

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La L. 7 dicembre 1961, n. 1264 ha disposto (con l'art. 35, comma 2) che "La dotazione annuale prevista dall'articolo 12 della citata legge 7 febbraio 1951, n. 82, a favore del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche in misura di 100.000.000 di lire e' ridotta, con effetto dal 1 luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a 40.000.000 di lire."

Testo in vigore dal 27 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1951 al 27 dicembre 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 dicembre 1961, n. 1264

    La L. 7 dicembre 1961, n. 1264 ha disposto (con l'art. 35, comma 2) che "La dotazione annuale prevista dall'articolo 12 della citata legge 7 febbraio 1951, n. 82, a favore del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche in misura di 100.000.000 di lire e' ridotta, con effetto dal 1 luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a 40.000.000 di lire."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-02-07;82~art12 · fonte del testo