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Per l'anno 1950-51 la dotazione e' fissata in lire 50 milioni, cui si fara' fronte con una equivalente riduzione del capitolo n. 257 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 marzo 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-02-07;82~art13 · fonte del testo