Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei

Art. 9 — Sostituzione dell'articolo 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1999 al 1 maggio 2004. Leggi il testo vigente →

L'articolo 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, come sostituito dall'articolo 22 della legge 30 marzo 1998, n. 88, e' sostituito dal seguente: "Art. 40. - 1. I beni culturali per i quali opera il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrita' e la sicurezza. 2. Puo' essere inoltre autorizzata l'uscita temporanea dei beni culturali di cui al comma 1:

  • a)costituenti mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero, per un periodo non superiore alla durata del mandato all'estero degli interessati;
  • b)costituenti l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;
  • c)da sottoporre ad analisi, indagini ed interventi di conservazione e restauro da eseguire necessariamente all'estero. 3. Non puo' essere comunque autorizzata l'uscita:
  • a)dei beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
  • b)dei beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. 4. L'interessato chiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'assenso all'uscita temporanea, indicando il responsabile della custodia del bene all'estero. 5. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore, nei casi di cui al comma 1, ad un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento e' prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra nei casi di cui al comma 1. 6. L'assenso, nei casi di cui al comma 1, e' sempre subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero. 7. L'uscita del bene, nei casi di cui al comma 1, e' garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una societa' di assicurazione. La cauzione e' incamerata dall'Amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. La cauzione non e' richiesta per i beni di cui al comma 2".

Testo in vigore dal 26 luglio 1999 al 1 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;237~art9 · fonte su Normattiva