E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nella prima classe del liceo classico o nella terza classe del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui al precedente articolo 5 purche' abbiano conseguito il prescritto titolo di studio nella sessione di primo esame o in unica sessione, con media complessiva non inferiore agli otto decimi. Eguale beneficio e' concesso agli allievi delle classi successive che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi alla classe superiore nella prima sessione, purche' abbiano riportate una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Testo vigente dal 2 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-02-18;48~art12 · fonte del testo