Gli aspiranti all'ammissione sono iscritti in due distinte graduatorie, una per il liceo classico e una per il liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti Onali di profitto risultanti dal titolo di ammissione, promozione o idoneita' richiesto. Gli aspiranti all'ammissione che non abbiano conseguito il titolo di studio in unica sessione sono iscritti e ordinati in graduatoria dopo gli aspiranti che lo hanno conseguito in unica sessione. A parita' di punti, hanno la precedenza, nell'ordine:

  • 1)i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato;
  • 2)i piu' giovani di eta'.

Testo vigente dal 2 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-02-18;48~art5 · fonte del testo