E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenza di famiglia:

  • 1)ai figli dei mutilati o invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A. annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
  • 2)agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio;
  • 3)ai figli di decorati al valor militare;
  • 4)ai figli di militari di carriera e di dipendenti civili di ruolo del Ministero della difesa, in servizio, nonche' ai figli dei titolari di pensioni militari.

Testo vigente dal 2 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-02-18;48~art11 · fonte del testo