Gli allievi del collegio, che abbiano conseguito la maturita' classica o scientifica, superino le prove previste dall'apposito concorso e siano in possesso dell'attitudine psico-fisica necessaria alla vita di mare, sono ammessi all'Accademia navale con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza di un terzo dei posti messi a concorso.

Testo vigente dal 2 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-02-18;48~art16 · fonte del testo