Salvo quanto disposto dall'articolo 17, possono chiedere di essere ammessi al collegio i cittadini italiani che:
- a)al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione non abbiano superato il 18° anno di eta';
- b)siano in possesso rispettivamente del titolo di ammissione alla prima classe del liceo classico ovvero del titolo di promozione o di idoneita' alla terza classe del liceo scientifico;
- c)abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
- d)siano dotati di sana e robusta costituzione fisica e di attitudine psico-fisica complessiva alla vita collegiale.
Testo vigente dal 2 marzo 1964
