Salvo quanto disposto dall'articolo 17, possono chiedere di essere ammessi al collegio i cittadini italiani che:

  • a)al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione non abbiano superato il 18° anno di eta';
  • b)siano in possesso rispettivamente del titolo di ammissione alla prima classe del liceo classico ovvero del titolo di promozione o di idoneita' alla terza classe del liceo scientifico;
  • c)abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
  • d)siano dotati di sana e robusta costituzione fisica e di attitudine psico-fisica complessiva alla vita collegiale.

Testo vigente dal 2 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-02-18;48~art4 · fonte del testo