E' consentita l'ammissione al collegio di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana, siano di sana e robusta costituzione fisica, non abbiano superato il 19° anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione stessa e siano in possesso di un titolo di studio che sia stato riconosciuto, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, equipollente a quelli prescritti dal vigente ordinamento scolastico ai fini dell'iscrizione ad una delle classi funzionanti presso il collegio Morosini.

Testo vigente dal 2 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-02-18;48~art17 · fonte del testo