I posti da ricoprire annualmente sono riservati fino alla concorrenza del 50 per cento, per ciascun ordine di studi, ai candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 che siano orfani di guerra o equiparati, oppure orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.

Testo vigente dal 2 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-02-18;48~art6 · fonte del testo