E istituito, presso il Ministero dei trasporti, il Segretariato del CIPET. Al Segretariato e' preposto un coordinatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, previo parere conforme del CIPET. La durata dell'incarico e' stabilita nell'atto di nomina. L'incarico puo' essere revocato con la medesima procedura prevista per la nomina. Per lo svolgimento dei propri compiti il Segretariato si avvale di personale comandato da amministrazioni statali, distaccato da enti pubblici o proveniente da societa' operanti nel settore del trasporto, ad esso assegnato, entro il limite complessivo di cinquanta unita', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CIPET. Il personale addetto al Segretariato puo' percepire, oltre al trattamento economico a carico dell'amministrazione, ente o societa' di provenienza, indennita' o gettoni determinati, nell'ambito delle leggi o decreti vigenti per i dipendenti dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPET. Su proposta del CIPET possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali nell'ambito del Segretariato, nel rispetto del limite numerico complessivo di personale indicato dal comma 3, dirigenti statali collocati fuori ruolo per un periodo massimo di cinque anni, con la procedura di cui all'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero esperti assunti con contratto quinquennale di diritto privato. L'articolazione degli uffici del Segretariato e' determinata, su conforme parere del CIPET, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dalla data di pubblicazione di tale decreto cessano le funzioni della segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti ai fini dell'approntamento del Piano generale dei trasporti, ed e' abrogato l'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

Testo vigente dal 21 giugno 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-06-04;186~art3 · fonte su Normattiva