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Il Comitato nazionale per la energia nucleare provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato e da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati. Il contributo statale per il primo quadriennio 1960-64 sara' corrisposto nella misura di 75 miliardi di lire cosi' ripartiti: lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1960-61; lire 25 miliardi per l'esercizio finanziario 1961-62; lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63; lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64. Il contributo sara' versato all'inizio di ogni esercizio finanziario. Le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.), alla Agenzia internazionale energia atomica (A.I.E.A.) e la spese per la esecuzione dell'Accordo per il Centro comune di ricerche della Comunita' europea dell'energia atomica in Italia (Ispra) sono sostenute dal C.N.E.N.
Testo in vigore dal 6 settembre 1960 al 8 febbraio 1972
