All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli esercizi 1961-62 e 1962-63 sara' fatto fronte mediante riduzione del contributo previsto dall'articolo 18 della legge 11 agosto 1960, n. 933, per l'importo annuo di lire 300 milioni afferente rispettivamente agli esercizi 1961-62 e 1962-63. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 18 dicembre 1961
