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Il Comitato di cui all'articolo 1 si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un ufficio di segreteria, composto da non piu' di sei unita' di personale scelte tra pubblici dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che appartengano al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Tali dipendenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ove occorra, sono collocati in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutta la durata dell'incarico. Il Comitato potra' altresi' avvalersi della consulenza del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, nonche', per altri aspetti, di uffici pubblici competenti per le relazioni internazionali.
Testo in vigore dal 3 maggio 1995 al 22 dicembre 2008
