Per il triennio 1997-1999 e' autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi per il 1999, da destinare ai comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonche' per le edizioni nazionali e da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per l'anno 1997, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, sono concessi i seguenti contributi dello Stato: 2

  • a)alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, lire 3 miliardi; 2
  • b)al Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799, lire 2 miliardi;
  • c)al Comitato nazionale per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini, lire 1 miliardo;
  • d)al Comitato nazionale per le celebrazioni Voltiane, lire 1 miliardo;
  • e)al Comitato per Bologna, citta' europea della cultura per il 2000, istituito presso il comune di Bologna, lire 1 miliardo;
  • f)al Comitato nazionale per la celebrazione del quarto centenario della morte di Giordano Bruno, lire 1 miliardo;
  • g)alla Fondazione Ravenna Manifestazioni, lire 1 miliardo;
  • h)al Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della citta' di Cuneo, patria di Duccio Galimberti, lire 500 milioni;
  • i)per la celebrazione del duecentesimo anniversario della nascita di Gaetano Donizetti, lire 500 milioni. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e' concesso un contributo statale di lire 1 miliardo ai Comitati per le celebrazioni dell'anno 2000. Per la tempestiva realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla costituzione dei previsti Comitati nazionali.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 1999, n. 237

2

La L. 12 luglio 1999, n. 237, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000; ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che il contributo dello Stato di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e' stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999.

Testo vigente dal 10 agosto 1999

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-12-01;420~art5 · fonte su Normattiva