I proventi derivanti dall'applicazione delle tasse di ingresso previste dalla presente legge sono di pertinenza dell'erario e sono versati all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale. Si applicano le norme di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1955, n. 1317.
Testo vigente dal 30 agosto 1980
