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In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei sessantacinque membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede alla sostituzine, entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalita' previste per l'elezione ordinaria. Le Rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette vacanze si siano verificate provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei ventinove membri del CGIE designati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalita' previste per la nomina del membro da sostituire. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

Testo in vigore dal 11 novembre 1989 al 24 giugno 2014

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urn:nir:stato:legge:1989-11-06;368~art15 · fonte su Normattiva