Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 14 — Decadenza dalla carica di membro del consiglio Sostituzione

Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalita' di cui al citato articolo 19. I componenti cosi' eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

Testo vigente dal 26 agosto 2005

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art14 · fonte su Normattiva